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Statuto Associazione Labyrinth

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede
È stata costituita il 16/11/1987 la "Associazione Labyrinth", di seguito indicata come "Associazione" o "Associazione Labyrinth".
L'Associazione Labyrinth è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) con sede a Genova.

Art. 2 - Scopi
L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione dei giochi di ruolo, di simulazione, di società, di carte e di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività e può svolgere attività diverse da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto all'attività istituzionale.
L'Associazione intende anche promuovere tornei, concorsi, convegni e scambi culturali tra Associazioni analoghe in Italia e all'estero.
Al fine del raggiungimento degli scopi, l'Associazione può farsi promotrice della costituzione, ovvero può aderire a organizzazioni o federazioni tra associazioni analoghe a livello nazionale od internazionale.
L'attività dell'Associazione è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di genere, in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana.

Art. 3 - Principi
L'Associazione si basa sui principi della partecipazione democratica e volontaria di tutti i suoi Soci.
Tutte le cariche sono onorifiche e non prevedono alcun compenso.
L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci,
  2. il Presidente,
  3. il Consiglio Direttivo.
PARTE SECONDA - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5 - Modalità di iscrizione
Possono iscriversi all'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche.
Per divenire Soci è necessario presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo; la domanda sarà posta ai voti solo se qualche Consigliere solleverà la richiesta di esclusione.
In ogni caso, dopo 30 giorni dalla presentazione, se non altrimenti deciso, la domanda è da intendersi automaticamente accettata.
In caso di non accettazione della domanda di iscrizione, entro 30 giorni dalla delibera l'interessato può presentare ricorso che verrà sottoposto all'Assemblea dei Soci per la decisione definitiva nel corso della sua prima riunione.
L'iscrizione all'Associazione comporta il versamento della quota di iscrizione per l'anno in corso, l'approvazione del presente Statuto e di ogni delibera degli organi interni.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno il diritto di:

  1. frequentare i locali dell'Associazione Labyrinth negli orari stabiliti;
  2. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dall'Associazione;
  3. partecipare all'Assemblea dei Soci secondo le norme statutarie e regolamentari;
  4. accedere a pieno titolo alle cariche dell'Associazione Labyrinth in rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

I Soci hanno il dovere di:

  1. osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. versare la quota annuale per il pagamento della tessera sociale; sono altresì tenuti a versare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo per poter partecipare ad attività sociali per le quali è prevista una quota di iscrizione.

Art. 7 - Sospensione, espulsione e radiazione dei Soci
I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti dei Soci sono:

  1. sospensione;
  2. espulsione;
  3. radiazione.

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati quando:

  1. vìolino deliberatamente le disposizioni del presente Statuto o le delibere degli organi interni;
  2. si rendano morosi nel pagamento delle quote di iscrizione, senza giustificato motivo;
  3. in qualunque modo, deliberatamente, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Ogni sospensione, espulsione o radiazione sarà valida dopo la decisione del Consiglio Direttivo con deliberazione motivata. Contro questo provvedimento il socio interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci.
I Soci espulsi perdono la qualifica di Socio dell'Associazione ed i diritti connessi.
Decorsi due anni dalla espulsione, i Soci possono presentare istanza di riammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I Soci radiati sono espulsi definitivamente ed in perpetuo.

PARTE TERZA - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - L'Assemblea
L'Assemblea dei Soci è il supremo organo dell'Associazione e ad essa spettano i poteri deliberativi.
Essa si riunisce in sessione Ordinaria e in sessione Straordinaria.
L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione in regola con la quota d'iscrizione per l'anno in corso.
L'Assemblea dei Soci:

  1. stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
  2. elegge il Presidente tramite votazione a scrutinio segreto con la possibilità di poter esprimere una sola preferenza; per le prime due votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea con diritto di voto, dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti;
  3. elegge, con votazione separata e successiva, il Consiglio Direttivo tramite votazione a scrutinio segreto; i Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice;
  4. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
  5. delibera sulle proposte di adesione a organizzazioni o federazioni tra Associazioni;
  6. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno;
  7. delibera, in sessione Straordinaria, sulle proposte di modifica allo Statuto;
  8. delibera, in sessione Straordinaria, sulla proposta di scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci per il rinnovo delle cariche e, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
L'Assemblea Straordinaria è convocata:

  1. su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. a seguito di motivata richiesta presentata da almeno un quarto più uno dei Soci aventi diritto al voto;
  3. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
  4. per deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Ordinaria.
Tale convocazione avverrà obbligatoriamente entro il tempo massimo di un mese dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10 - Avviso di convocazione dell'Assemblea
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso all'interno dell'Associazione, pubblicato sul sito istituzionale e notificato ai Soci agli indirizzi di posta elettronica da loro indicati sul modulo di iscrizione.
L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.
Tale avviso deve essere diramato almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima convocazione.

Art. 11 - Validità di costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o da altra persona eletta a maggioranza (assume provvisoriamente la Presidenza il Socio più anziano tra quelli aventi diritto di voto).
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci intervenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Statuto.
La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 1 ora dalla prima.
È ammesso farsi rappresentare per delega scritta.
Ogni Socio con diritto di voto può farsi carico al più di due deleghe.
È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea in collegamento audio-video con interventi dislocati in più luoghi, di ciò dovrà essere dato atto nel relativo verbale.

Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei Soci.
Compito del Presidente, in particolare, è quello di coordinare le attività dell'Associazione.
Il Presidente esercita i compiti e le funzioni attribuite dal presente Statuto al Consiglio Direttivo in quei casi di estrema urgenza necessari ad evitare pregiudizio all'Associazione. Qualunque decisione così assunta dovrà essere ratificata, pena la decadenza, dal Consiglio Direttivo in una riunione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione.
Il Vicepresidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.
Qualora l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vicepresidente, che abbia assunto la reggenza provvisoria dell'Associazione, dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e dura in carica 4 anni.
È composto dal Presidente, che lo presiede, e dai Consiglieri in un numero minimo di 4 e massimo di 10.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea elettiva e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, qualora per un qualsiasi motivo non fosse composto dal numero minimo di Consiglieri, deve convocare entro 90 giorni un'Assemblea dei Soci al fine di eleggere i Consiglieri necessari a raggiungere il numero minimo previsto. I Consiglieri così eletti decadono insieme agli altri.
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo quei Soci che svolgano in proprio o a fini di lucro attività connesse con gli scopi dell'Associazione.
Gli aspiranti alle cariche sociali devono avere compiuto il 18° anno di età, essere Soci dell'Associazione da almeno un anno e devono presentare la loro candidatura all'inizio dell'Assemblea Elettiva.

Art. 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. realizzare i fini statutari;
  2. eleggere nella sua prima riunione, subito dopo l'Assemblea elettiva, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  3. attuare il programma stabilito dall'Assemblea dei Soci;
  4. ratificare i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente;
  5. stabilire, su proposta del Tesoriere, l'ammontare delle quote sociali;
  6. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno;
  7. proporre all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo;
  8. stabilire eventuali esenzioni dal pagamento delle quote sociali comunicandone le motivazioni all'Assemblea dei Soci;
  9. deliberare sulle domande di ammissione o su eventuali cause di esclusione;
  10. emanare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
  11. proporre all'Assemblea l'adesione ad organizzazioni o federazioni di Associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie;
  12. riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.
Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno o quando il Presidente lo ritiene opportuno.
La riunione è valida se sono presenti, di persona, il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 4 Consiglieri.
Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione; hanno tutti voto uguale e deliberativo.
Il voto non è delegabile.
I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

PARTE QUARTA - GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai mezzi finanziari e da ogni altro oggetto acquistato dall'Associazione o ad essa donato.
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

  1. quote sociali il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo;
  2. quote d'iscrizione alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
  3. contributi e donazioni da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune, Circoscrizione, ecc.), enti privati, società, istituti e persone;
  4. qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Gestione finanziaria
L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.
La gestione finanziaria dell'Associazione avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione
La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere presentata in Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.
Non sono ammesse deleghe di alcun tipo.
Tale Assemblea è valida con la presenza di 3/4 dei Soci sia in prima sia in seconda convocazione.
Per l'approvazione della proposta di scioglimento dell'Associazione sono necessari almeno 3/4 dei voti dei Soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione decadono tutte le cariche sociali e verrà redatto il bilancio finale: l'eventuale rimanenza verrà devoluta a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della Legge.

Il presente Statuto è stato registrato
il 18 ottobre 2024.